Approvato dalla COVIP in data 06/dicembre/2013
STATUTO
Associazione Fondo Nazionale Pensione Complementare a Capitalizzazione per i lavoratori dipendenti addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, per i dipendenti da cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari e per i lavoratori dipendenti da cooperative e consorzi agricoli.
(art. 3, comma 1, lettere a) del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)
INDICE
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( 6/12/2013 )
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
ARTICOLO 1 – Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede
ARTICOLO 2 – Forma giuridica
ARTICOLO 3 – Scopo
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO
ARTICOLO 4 – Regime della forma pensionistica
ARTICOLO 5 – Destinatari
ARTICOLO 6 – Scelte di investimento
ARTICOLO 7 – Spese
PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
ARTICOLO 8 – Contribuzione
ARTICOLO 9 – Determinazione della posizione individuale
ARTICOLO 10 – Prestazioni pensionistiche
ARTICOLO 11 – Erogazione della rendita
ARTICOLO 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale
ARTICOLO 13 – Anticipazioni
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI
ARTICOLO 14 – Organi del Fondo
ARTICOLO 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione
ARTICOLO 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
ARTICOLO 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni
ARTICOLO 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione
ARTICOLO 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori
ARTICOLO 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni
ARTICOLO 21 – Consiglio di amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità
ARTICOLO 22 – Presidente e Vicepresidente
ARTICOLO 23 – Direttore Generale Responsabile del Fondo
ARTICOLO 24 – Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione
ARTICOLO 25 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
ARTICOLO 26 – Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
ARTICOLO 27 – Incarichi di gestione
ARTICOLO 28 – Banca depositaria
ARTICOLO 29 – Conflitti di interesse
ARTICOLO 30 – Gestione amministrativa
ARTICOLO 31 – Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
ARTICOLO 32 – Esercizio sociale e bilancio d’esercizio
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI
ARTICOLO 33 – Modalità di adesione
ARTICOLO 34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti
ARTICOLO 35 – Comunicazioni e reclami
PARTE VI – NORME FINALI
ARTICOLO 36 – Modifica dello Statuto
ARTICOLO 37 – Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
ARTICOLO 38 – Rinvio
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 – Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede
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E’ costituito il Fondo Nazionale Pensione Complementare a capitalizzazione per i lavoratori dipendenti addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, per i dipendenti da cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari e per i dipendenti da cooperative e consorzi agricoli, in forma abbreviata “Fondo Pensione FILCOOP” di seguito denominato “Fondo” in attuazione dell’accordo stipulato in data 7 novembre 2000 tra: CCI, LEGACOOP, AGICA,AGCI, UNCEM, FEDERFORESTE e FEDERAZIONE ALIMENTAZIONE E TABACCO – CISL
FLAI-CGIL, CISL FEDERAZIONE ITALIANA SALARIATI BRACCIANTI IMPIEGATI E TECNICI DELL’AGRICOLTURA, UILA-UIL
(di seguito denominato “fonte istitutiva”).
Tale accordo, che rappresenta pertanto la Fonte Istitutiva del Fondo, dà attuazione a quanto previsto dai seguenti CCNL:
– CCNL per i dipendenti da aziende cooperative e consorzi agricoli sottoscritto in data 2 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
– CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria sottoscritto in data 16 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
– CCNL per i dipendenti da cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari sottoscritto in data 12 luglio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni
(di seguito per brevità CCNL).
Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37
Il Fondo ha sede a Roma.
Art. 2 – Forma giuridica
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Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il numero “128”.
Art. 3 – Scopo
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Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.
Il Fondo non ha fini di lucro.
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO
Art. 4 – Regime della forma pensionistica
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Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.
Art. 5 – Destinatari
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Sono destinatari del Fondo i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dai CCNL di cui al precedente art. 1 e loro successive modificazioni ed integrazioni, sottoscritti dalle Organizzazioni imprenditoriali di cui al precedente art. 1 e da Federazione alimentare e tabacco – Cisl, Federazione Italiana Salariati Braccianti Impiegati e Tecnici dell’Agricoltura – Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, nonché da CCNL sottoscritti dalle medesime Organizzazioni Sindacali con altre Organizzazioni Imprenditoriali per i settori affini di cui al successivo comma 2 che siano stati assunti ed abbiano superato il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto:
a) contratto a tempo indeterminato;
b) contratto part-time a tempo indeterminato;
c) contratto di formazione e lavoro;
d) contratto di apprendistato.
e) seguenti contratti a tempo determinato:
– ad occupazione piena pari o superiore a 4 mesi (ovvero 88 giornate in caso di orario aziendale distribuito su 5 giorni settimanali, 104 giornate se distribuito su 6 giorni settimanali) presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare (1° gennaio-31 dicembre) per i lavoratori cui si applica il CCNL dipendenti da aziende cooperative e consorzi agricoli sottoscritto in data 2 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
– di durata pari o superiore a 51 giornate presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare (1° gennaio-31 dicembre) per i lavoratori cui si applica il CCNL addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria sottoscritto in data 16 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
– di durata pari o superiore a 4 mesi presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare (1° gennaio-31 dicembre) per i lavoratori cui si applica il CCNL dipendenti da aziende cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari sottoscritto in data 12 luglio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 1, sono comunque considerati settori affini quelli di seguito elencati:
a) cooperative della pesca marittima, acquacultura e maricultura
b) consorzi agrari
La facoltà per i lavoratori dei settori affini di divenire soci del Fondo, ferma restando la volontarietà dell’adesione, deve comunque essere preventivamente disciplinata con apposito accordo, per ciascun settore, tra le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni dei Datori di Lavoro di settore stipulanti il relativo CCNL. Ciascuno di tali accordi, che rappresenta un completamento della Fonte istitutiva del Fondo per i destinatari cui tali accordi si riferiscono, stabilisce i tempi di adesione al Fondo stesso.
Sono soci del Fondo i destinatari che hanno sottoscritto l’atto di adesione secondo le procedure previste dall’art. 33 dello Statuto e coloro che aderiscono con il conferimento tacito del TFR, di seguito denominati aderenti, e le imprese dalle quali tali destinatari dipendono.
I percettori della pensione complementare, di seguito denominati Pensionati, mantengono la qualità di associati del Fondo.
La qualità di associato comporta la piena accettazione dello Statuto.
Art. 6 – Scelte di investimento
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Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno n. 2 comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.
2. E’ previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma. Qualora, per effetto del meccanismo del conferimento tacito, al Fondo affluiscano quote di TFR ascrivibili ad un soggetto già aderente al Fondo, le predette quote saranno investite nel comparto garantito. Entro i successivi 6 mesi l’aderente ha facoltà di riunificate la propria posizione; decorso tale periodo, previa comunicazione all’aderente stesso, la posizione verrà riunificata nel comparto in cui lo stesso aderente risultava iscritto al momento del conferimento tacito
L’aderente, all’atto dell’adesione, sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l’opzione verso un comparto identificato dal Fondo. L’aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.
La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.
Art. 7 – Spese
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L’iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
Spese relative alla fase di accumulo:
a.1) direttamente a carico dell’aderente in cifra fissa;
a.2) indirettamente a carico dell’aderente in % sul patrimonio del Fondo.
b) Spese relative alla fase di erogazione delle rendite.
2 Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. L’Organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
3 L’Organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.
PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 – Contribuzione
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Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR così come previsto all’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”.
Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.
E’ prevista l’integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.
L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
La sospensione parziale o totale del rapporto di lavoro per qualunque causa non determina la perdita da parte del lavoratore della qualità di aderente, né interrompe l’anzianità ai fini della maturazione dei requisiti di godimento delle prestazioni.
In caso di sospensione parziale o totale del rapporto di lavoro, senza diritto alla corresponsione della retribuzione, o in caso di aspettativa non retribuita, è sospesa la contribuzione a carico del datore di lavoro, fatto salvo il contributo a titolo di TFR, laddove maturi, in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente. Il datore di lavoro darà comunicazione al Fondo del verificarsi di tale circostanza entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui ne viene a conoscenza. Resta ferma la facoltà del lavoratore aderente di proseguire volontariamente il versamento della contribuzione a suo carico ove consentito dalla normativa vigente.
In caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia, nell’ambito del periodo di comporto, ad infortunio e all’assenza obbligatoria per maternità, l’interruzione dell’attività lavorativa non interrompe le contribuzioni al Fondo da parte dell’impresa e dell’aderente. E’ in facoltà dell’aderente sospendere la contribuzione a proprio carico dandone formale comunicazione al Fondo e al datore di lavoro, fatto salvo il contributo a titolo di TFR, laddove maturi in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente. La sospensione decorrerà dal mese successivo a quello in cui è stata avanzata la richiesta da parte del lavoratore. In tale ultima ipotesi sarà contestualmente sospesa la corrispondente contribuzione a carico del datore di lavoro.
L’aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è costituito in mora a decorrere dai termini medesimi e deve versare al Fondo i contributi dovuti ciascuno maggiorato dell’eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo registrato nel rispettivo periodo di mancato o tardivo versamento, nonché un ulteriore importo pari agli interessi di mora calcolati in base al tasso di interesse legale maggiorato di 5 punti percentuali su base annua, con riferimento al periodo di mancato o tardivo versamento. Qualora il ritardo si protragga oltre i 6 mesi, la maggiorazione applicata al tasso di interesse legale è elevata a 10 punti percentuali su base annua. Il Fondo destina gli interessi legali alla gestione amministrativa.
Art. 9 – Determinazione della posizione individuale
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La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell’aderente, di cui all’art. 7, comma 1, lett. a1) e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
Art. 10 – Prestazioni pensionistiche
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Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L’aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 10 dell’art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
L’aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
L’aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
L’aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
L’aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall’art. 12 commi 5 e 6.
Art. 11 – Erogazione della rendita
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Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.
Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale
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L’aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all’art. 10, comma 3;
d) riscattare l’intera posizione individuale maturata applicando la tassazione prevista ai sensi dell’art. 14, comma 5 del Decreto; in alternativa è data la facoltà di riscattare la posizione individuale fino ad un massimo dell’ 80% una sola volta in relazione allo stesso rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 14, comma 5 del Decreto. La parte residua potrà essere riscattata in un momento successivo;
e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l’importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.
Art. 13 – Anticipazioni
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L’aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
a)in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente e in qualsiasi momento;
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI
Art. 14 – Organi del Fondo
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Sono organi del Fondo:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente ed il Vicepresidente;
d) il Collegio dei Sindaci.
Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione
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L’Assemblea è formata da sessanta componenti, di seguito denominati “Delegati”, dei quali trenta in rappresentanza dei lavoratori associati, trenta in rappresentanza dei Datori di lavoro associati, eletti sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante delle fonti istitutive.
I Delegati restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall’incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all’atto della sua elezione.
Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
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L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea in sede ordinaria ha le seguenti attribuzioni:
a) elegge disgiuntamente, tramite le rispettive rappresentanze degli aderenti e delle imprese associate, secondo un criterio di pariteticità i componenti effettivi e supplenti del Consiglio di Amministrazione e ne delibera la revoca ai sensi dell’articolo 2383 comma 3 del Codice Civile;
b) elegge disgiuntamente, tramite le rispettive rappresentanze degli aderenti e delle imprese associate, secondo un criterio di pariteticità, i componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Sindaci e ne delibera la revoca ai sensi dell’articolo 2400 del Codice Civile;
c)
approva i bilanci preventivo e consuntivo redatti e predisposti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto previsto all’articolo 20, comma 2, lettera i) del presente Statuto;
d) promuove l’azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui agli artt. 22 e 2393 del codice civile, e nei confronti dei componenti del Collegio dei Sindaci, di cui all’articolo 2407 del codice civile;
e) delibera sull’esclusione degli associati ai sensi dell’art. 24 del codice civile;
f) delibera su ogni questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
g) definisce il compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione e per i componenti del Collegio dei Sindaci;
L’Assemblea in seduta straordinaria ha le seguenti attribuzioni:
a) delibera sullo scioglimento del Fondo e nomina i liquidatori;
b) delibera su proposte di modifica del presente Statuto, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 20, comma 2, lett. t) del presente Statuto.
Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni
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L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su delibera del Consiglio mediante avviso inviato ai componenti ed al collegio dei Sindaci contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, da comunicare a mezzo raccomandata almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di particolare urgenza, la cui sussistenza e’ rimessa alla valutazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, e’ ammessa la convocazione telegrafica o via fax contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, da spedire almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione
L’Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio.
L’Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Delegati intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Delegati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita ai fini delle delibere sulle modifiche statutarie, anche in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre quarti dei Delegati e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 degli intervenuti. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita ai fini della delibera sullo scioglimento del fondo, anche in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre quarti dei Delegati e delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 dei Delegati.
Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Ciascun delegato non può esercitare più di una delega.
Il verbale di riunione dell’Assemblea ordinaria è redatto dal segretario ed è sottoscritto dal Presidente.
Il verbale di riunione dell’Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.
E’ consentita ai Delegati la partecipazione a distanza alle riunioni dell’Assemblea, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza ed in videoconferenza. Il Presidente accerta l’identità dei Delegati presenti e di coloro che sono collegati in tele o videoconferenza, dandone atto a verbale.
Art. 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione
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Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da dodici componenti effettivi e sei supplenti di cui metà eletti dall’Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
L’elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità: in attuazione del principio di pariteticità, i componenti dell’Assemblea in rappresentanza degli aderenti e quelli in rappresentanza delle imprese provvedono disgiuntamente all’elezione dei rispettivi componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base di apposite liste di candidati.
Tali liste, purché sottoscritte da almeno un terzo dei componenti in rappresentanza rispettivamente dei lavoratori associati e delle imprese associate, possono essere presentate da ciascuna delle due Parti firmatarie della Fonte Istitutiva ovvero da componenti dell’Assemblea. Le liste sono composte da un numero di candidati pari al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione eleggibili. La lista a cui vengono attribuiti un numero di voti pari o superiore ai due terzi dei votanti di ciascuna parte, ottiene la totalità dei componenti del Consiglio. Se a nessuna lista viene riconosciuto tale quorum minimo, l’elezione viene ripetuta. Ove si debba giungere alla terza votazione, si procede al ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior numero dei voti.
Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
Almeno quattro dei componenti del Consiglio di Amministrazione, due in rappresentanza degli aderenti e due in rappresentanza delle imprese associate, devono essere specificatamente in possesso dei requisiti di professionalità di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) o b) del Decreto del Ministro del Lavoro n. 211 del 14 gennaio 1997.
Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di 3 mandati consecutivi.
Art. 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori
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Qualora durante il mandato vengano a cessare per qualsiasi motivo uno o piu’ Amministratori subentrano automaticamente i primi dei non eletti nell’ambito della lista di riferimento.
Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l’originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l’Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d’urgenza l’Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dalla carica. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni
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Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione di quanto previsto dal presente Statuto; esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all’Assemblea.
In particolare, il Consiglio di amministrazione ha i seguenti poteri:
a) elegge al suo interno: il Presidente, alternativamente fra i componenti nominati in rappresentanza degli aderenti; il Vicepresidente fra i componenti che non hanno espresso il Presidente; il Segretario;
b) individua gli indirizzi per l’organizzazione e la gestione del Fondo, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli aderenti, secondo le disposizioni della Commissione di Vigilanza e secondo quanto indicato dall’articolo 34 del presente Statuto;
c) decide sulla accettazione delle domande di adesione, di cui all’articolo 33 del presente Statuto, con possibilità di delega in materia;
d) definisce l’ammontare della quota associativa destinata al finanziamento delle spese di esercizio secondo quanto previsto dall’art. 7 del presente Statuto;
e) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Statuto, i soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo, stipulando le relative convenzioni;
f) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Statuto, la banca depositaria, stipulando la relativa convenzione;
g) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Statuto, i soggetti a cui può essere affidata la gestione amministrativa di cui all’articolo 30 del presente Statuto, stipulando le relative convenzioni;
h) individua i gestori delle prestazioni pensionistiche, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dall’articolo 11 del presente Statuto, stipulando le relative convenzioni;
i) redige e sottopone all’approvazione dell’Assemblea il bilancio accompagnato da una propria relazione sulla gestione unitamente al bilancio preventivo per l’esercizio successivo e in ogni caso secondo le istruzioni impartite dalla Commissione di Vigilanza;
l) attribuisce ai soggetti gestori gli obiettivi prioritari della gestione ed identifica la combinazione di rischio e rendimento maggiormente rispondente ai suddetti obiettivi;
m) valuta i risultati ottenuti dai singoli gestori mediante raffronto con parametri di mercato oggettivi e confrontabili;
n) esercita i diritti di voto inerenti ai valori mobiliari di proprieta’ del Fondo;
o) propone all’Assemblea la scelta della Societa’ incaricata della revisione del bilancio del Fondo Pensione tra quelle abilitate ai sensi di legge;
p) coadiuva il Presidente nel suo compito di vigilanza sull’insorgenza di conflitti di interesse, secondo quanto previsto dall’articolo 29 del presente Statuto;
q) nomina il Direttore Generale Responsabile del Fondo, stabilendone i poteri, le facoltà ed il compenso;
r) ha facolta’ di proporre le modifiche statutarie ritenute idonee ad un piu’ funzionale assetto del Fondo;
s) provvede direttamente ad adeguare le norme del presente Statuto, ai sensi del successivo art. 36;
t) in presenza di vicende del Fondo tali da incidere sull’equilibrio del Fondo medesimo, secondo quanto previsto dalla Commissione di Vigilanza ai sensi della normativa vigente, comunica preventivamente alla Commissione stessa i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio del Fondo;
u) assicura le necessarie misure di trasparenza nella gestione del Fondo e provvede all’informazione periodica degli aderenti ai sensi dell’art. 34 del presente Statuto;
v) delibera in merito alla variazione della Nota informativa.
Art. 21 – Consiglio di amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità
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Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell’ordine del giorno e dell’eventuale documentazione, sono fatte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da spedire ai componenti del Consiglio e al Collegio dei Sindaci almeno 15 giorni prima della data della riunione e nei casi di urgenza con telegramma o posta elettronica certificata (PEC) o fax da inviare almeno 5 giorni prima della riunione.
2. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno ed ogniqualvolta il Presidente ritenga utile convocarlo ai fini del corretto funzionamento del Fondo. E’, inoltre, convocato quando ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei consiglieri. E’ consentita agli Amministratori la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza ed in videoconferenza. Il Presidente accerta l’identità dei Consiglieri presenti e di coloro che sono collegati in tele o videoconferenza, dandone atto a verbale.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di contemporanea assenza di entrambi il Consiglio è presieduto dal più anziano di età tra i Consiglieri presenti
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito in presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe di voto. Per le deliberazioni aventi per oggetto le materie di cui agli articoli 6 e 7 del D. Lgs. n. 252/2005 è comunque necessaria la presenza di almeno due Amministratori, uno in rappresentanza dei lavoratori ed uno in rappresentanza dei datori di lavoro associati, in possesso dei requisiti di professionalità di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) o b) del Decreto del Ministro del Lavoro n. 211 del 14 gennaio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni. Le deliberazioni aventi ad oggetto le materie di cui agli articoli 6, 11 (comma 1), 27, 28 e 30 nonchè le materie di cui all’articolo 20, comma 2, lettere a), c), d), e), f), g), h), l), m), n), o), p), q), r), s), t) e v) sono assunte con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.
Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato, volta per volta, dal Consiglio..
Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.
Art. 22 – Presidente e Vicepresidente
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Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti i Datori di lavoro associati e quelli rappresentanti i lavoratori associati. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica sino alla conclusione del mandato del Consiglio di Amministrazione che li ha eletti.
Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio.
Il Presidente del Fondo:
a) sovrintende al funzionamento del Fondo;
b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;
c) cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
d) cura la predisposizione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio del Fondo;
e) su esplicito mandato del Consiglio stipula le Convenzioni in nome e per conto del Fondo;
f) tiene i rapporti con gli organismi esterni e con la Commissione di Vigilanza;
g) comunica alla Commissione di Vigilanza le situazioni di conflitto di interesse che siano venute ad esistenza, specificandone la natura;
h) trasmette alla Commissione di Vigilanza ogni variazione della fonte istitutiva di cui al precedente art. 1, comma 1, unitamente ad una nota nella quale sono evidenziate le modifiche apportate;
i) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.
In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente. Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare una parte delle proprie funzioni al Vice Presidente o ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente ha facoltà di compiere, previa informazione e consultazione del Vicepresidente e con le modalità stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione, tutti gli atti di ordinaria amministrazione, compresa la facoltà di accendere conti correnti bancari. Gli atti comportanti disposizioni di pagamento sono adottati a firma congiunta del Presidente e del Vicepresidente.
Il Presidente ha l’obbligo di riferire alla Commissione di Vigilanza, in presenza di vicende che possano incidere sull’equilibrio del Fondo, i provvedimenti, deliberati dal Consiglio di Amministrazione, che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
Art. 23 –Direttore Generale Responsabile del Fondo
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Il Direttore Generale Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore Generale Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall’incarico.
Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore Generale Responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l’assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
Il Direttore Generale Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all’art. 2396 del Codice Civile.
Spetta in particolare al Direttore Generale Responsabile del Fondo
– verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
– vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo;
– inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull’attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente ;
– vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull’adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti;
– svolgere altre attività previste dal Consiglio di Amministrazione nell’ambito dell’incarico conferito.
Il Direttore Generale Responsabile del Fondo ha l’obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
Art. 24 – Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione
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Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
L’elezione del Collegio dei Sindaci avviene:
a) sulla base di liste di candidati presentate, disgiuntamente, dalle Organizzazioni dei Datori di lavoro e dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie della fonte istitutiva di cui al precedente art. 1, comma 1, a condizione che le liste medesime siano sottoscritte da almeno un terzo del Delegati in Assemblea eletti in rappresentanza dei Datori di lavoro associati ovvero dei lavoratori associati;
b) sulla base di liste di candidati presentate da almeno un terzo dei Delegati in Assemblea eletti in rappresentanza dei Datori di lavoro associati ovvero dei lavoratori associati;
c) in caso di parità risulta eletto il candidato più anziano di età.
Le liste sono composte da un numero di candidati pari al numero dei sindaci eleggibili, suddivisi tra effettivi e supplenti.
Il voto viene espresso contrassegnando la lista prescelta. Non è ammesso il voto di preferenza.
I sindaci, effettivi e supplenti, in rappresentanza dei Datori di lavoro e dei lavoratori associati sono eletti, disgiuntamente, secondo le seguenti regole:
a) sono eletti sindaci i candidati della lista che, ai primi due scrutini, abbiano ottenuto il voto favorevole di almeno i due terzi degli aventi diritto;
b) a partire dal terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra le due liste che nella precedente votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti e risultano eletti Sindaci i candidati della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti degli aventi diritto;
c) in caso di parità risulta eletto il candidato più anziano di età.
Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e possono essere eletti per non più di 3 mandati consecutivi.
Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell’ambito della relativa componente.
La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.
La carica di componente del Collegio dei Sindaci è incompatibile con la posizione di dipendente del Fondo Pensione Filcoop.
Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
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Il Collegio dei Sindaci controlla l’amministrazione del Fondo, vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di controllo contabile
Il Collegio ha l’obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
Il Collegio ha altresì l’obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell’art. 2404 c.c., ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
Art. 26 – Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità
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Il Collegio si riunisce con periodicità almeno trimestrale.
Le convocazioni sono fatte dal suo Presidente mediante avviso personale.2. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell’ordine del giorno e dell’eventuale documentazione, sono fatte a mezzo raccomandata ovvero a mezzo posta elettronica certificata (PEC) da spedire ai componenti il Collegio almeno 5 giorni prima della data della riunione.
Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
L’azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall’art. 2407 del Codice Civile.
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 27 – Incarichi di gestione
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Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall’art. 6, comma 13, del Decreto.
I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
Il Consiglio di Amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all’art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.
Art. 28 – Banca depositaria
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Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un’unica “banca depositaria”, sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
Ferma restando la responsabilità del Fondo per l’operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.
Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall’art. 6, comma 6, del Decreto.
Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di banca depositaria.
Art. 29 – Conflitti di interesse
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La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.
Art. 30 – Gestione amministrativa
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Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
b) la tenuta della contabilità;
c) la raccolta e gestione delle adesioni;
d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
e) la gestione delle prestazioni;
f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
Nell’ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.
Art. 31 – Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
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Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.
Art. 32 – Esercizio sociale e bilancio d’esercizio
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L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Il Bilancio é accompagnato dalla relazione generale e dalla relazione del Collegio dei Sindaci. .
Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 33 – Modalità di adesione
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L’associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L’adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
All’atto dell’adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.
In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all’aderente l’avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle scelte di sua competenza.
Art. 34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti
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Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio e la eventuale relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all’art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all’aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all’aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull’andamento della gestione.
Art. 35 – Comunicazioni e reclami
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Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.
PARTE VI – NORME FINALI
Art. 36 – Modifica dello Statuto
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Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea Straordinaria del Fondo e sottoposte all’approvazione della COVIP.
Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell’Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.
Art. 37 – Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
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Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell’Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
L’Assemblea Straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.
Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
In caso di liquidazione del Fondo, l’Assemblea Straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Art. 38 – Rinvio
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Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.