L’azienda ricevuta la scheda di adesione da parte del lavoratore deve:
verificarne tutti i dati ;
compilare la parte di sua spettanza firmarla e timbrarla;
inoltrare le schede di adesione(copia per il fondo,copia per il service amministrativo) unitamente ad una lettera di accompagnamento al seguente indirizzo:
Fondo Pensione Filcoop Via Flavia, 3 00187 Roma
Si ricorda che l’iscrizione è valida, se non si ha risposta negativa, entro 15 giorni.
Quesiti di carattere generale potranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica : [email protected] (o tramite modulo e-mail presente sul sito)
Coordinate Bancarie su cui effettuare i versamenti
Distinta di contribuzione
Delega Multiaziendale
CCNL Cooperative di Trasformazione
Specifiche tecniche acquisizione distinte tramite supporto esterno Circolare n. 12008 avviamento nuovo sistema informativo
Circolare n. 12007 aziende e comunicazione nuovi aderenti
Circolare n. 12006 aziende per contr. trimestrale
Circolare n. 2/2006 novità imposte dagli adeguamenti normativi
Accordo Istitutivo del 07 novembre 2000
Circolare del Luglio 2002 (modalità di versamento)
Circolare del dicembre 2003 (per cooperative di trasformazione)
Circolare del aprile 2005
Intestato al Fondo Pensione Filcoop
Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane
Direzione Securities Services Servizio Business Development Relationship Manager
Corso Sempione, 55 – 20145 Milano
1
Roma, 10 aprile 2006
A tutte le Aziende Associate
…………………………..
Circolare n. 1/2006
Oggetto:
Raccolta delle adesioni e modalità di v
ersamento dei contributi – Fondo Pensione
Filcoop
Si informa che il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione FILCOOP ha affidato la
gestione finanziaria delle riso
rse dal 1 febbraio 2006 al 50% a
Sanpaolo Asset Management SGR
S.p.A
. e alla
Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A..
Inoltre si ricorda che
Fondazione E.N.P.A.I.A.
svolge il ruolo di Gestore Ammi
nistrativo e Contabile del Fondo e
ICCREA BANCA S.p.A
. il servizio
di Banca Depositaria. Con l’occasione si ribadisc
ono gli adempimenti delle aziende e si forniscono
nuove indicazioni circa i temp
i di contribuzione che,
a partire dal 1 luglio 2006, diventeranno
trimestrali anziché mensili, cui le aziende
sono invitate ad attenersi strettamente.
1.
Adesioni, decorrenza e p
eriodicità dei versamenti
Tenuto conto della rilevanza dell’atto di adesi
one, da redigere secondo lo specifico modulo, è
estremamente necessario che:
la data di sottoscrizione della scheda di ad
esione al Fondo da parte dell’Iscritto non sia
distante dalla data di ricevimento della dom
anda di adesione da
parte del Datore di
Lavoro. A tal fine sarebbe quanto mai opport
uno che tali date fosse
ro coincidenti.
La scheda di adesione, debitamente compilata
, sia immediatamente trasmessa dal Datore
di Lavoro via fax al Gestore Amministra
tivo: Fondazione E.N.P.A.I.A. – Viale
Beethoven 48 – 00144 Roma, ed anche spedita
per raccomandata A/R entro il giorno
immediatamente successivo alla data di
ricevimento della domanda di adesione.
Qualora, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della domanda di
adesione da parte del Datore di Lavoro, Il
Consiglio di Amministrazione del Fondo non
abbia sollevato obiezioni, la domanda di ades
ione si intenderà automaticamente accettata
ed il Datore di Lavoro potrà
procedere nello stesso mese
alla trattenuta della quota
contributiva (ivi inclusa quella facoltativa eventualmente scelta dall’iscritto) e della
quota associativa. Pertanto il Consiglio di Am
ministrazione ha deliberato l’iscrizione il
2
primo giorno del mese successivo a quello della
data di ricevimento, da parte del Datore
di Lavoro, della scheda di ades
ione, con obbligo di contribuzi
one decorrente dallo stesso
mese in cui è avvenuta l’iscrizione.
A partire dal 1 luglio 2006, diversamente dal passato, la suddetta trattenuta sarà
effettuata trimestralmente, come somma de
lle singole trattenute mensili, ovvero nei
mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno con versamento da
effettuare rispettivamente entro il 20/4,
20/7, 20/10 e 20/01 di ciascun anno. In
presenza di nuove adesioni le modalità pe
r il primo versamento saranno le stesse,
ovvero sempre con cadenza trimestrale, co
n riguardo però al numero di mesi
interessati a partire dal momento dell’adesione
stessa (1,2 o 3 a seconda del mese di
adesione).
2.
Contribuzione
a) Aliquote contributive e TFR
La contribuzione al Fondo Pensione
FILCOOP, per ciascuno dei contra
tti collettivi ri
chiamati dalla
fonte istitutiva, è attualmente st
abilita nelle seguenti misure:
•
CCNL per i dipendenti da aziende
cooperative e consorzi agricoli sotto
scritto in data
2 luglio 1998 e
successive modificazioni ed integrazioni;
•
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico
– forestale ed idraulico – agraria, sottoscritto in
data 16 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
a)
l’1% a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile
per il calcolo del TFR nel periodo
di riferimento;
b)
l’1% a carico del lavoratore commisu
rato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di
riferimento;
c)
una quota di TFR
(*)
pari al 2% della retribuzione utile per
il calcolo del TFR nel periodo di riferimento
per i lavoratori qualificabili come già occupati alla data del 28 aprile 1993;
d)
il 100% del TFR
(*)
maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come di prima
occupazione successiva al 28 aprile 1993.
(*)
Per gli impiegati a cui si
applica il CCNL per i dipendenti da
aziende cooperative e consorzi
agricoli e il CCNL per gli addet
ti ai lavori di
sistemazione idraulico-forestale ed idraulic
o-agraria, l’obbligo del versamento del TF
R si intende assolto con il versamento pr
esso
l’ENPAIA, ai sensi della legislazione vigente.
3
•
CCNL per i dipendenti da cooperative di trasformazi
one dei prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione
prodotti alimentari , sottoscritto in data 12 luglio
1995 e successive modifica
zioni ed integrazioni.
a)
l’1,1% a carico del datore di lavoro commisurato al
la retribuzione utile pe
r il calcolo del TFR nel
periodo di riferimento;
b)
l’1% a carico del lavoratore commisu
rato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di
riferimento;
c)
una quota di TFR pari al 2% della retribuzione ut
ile per il calcolo del TFR
nel periodo di riferimento
per i lavoratori qualificabili come già occupati alla data del 28 aprile 1993;
d)
il 100% del TFR maturato nel periodo di riferi
mento per i lavoratori qua
lificabili come di prima
occupazione successiva al 28 aprile 1993.
°
° °
Tali aliquote si applica
no sulla retribuzione utile
ai fini del calcolo del TF
R corrisposta al lavoratore
per tutti i mesi dell’anno comprese la 13a e la 14a mensilità.
I contributi sono dovuti anche in caso di malattia, in
fortunio ed assenza obbligatoria per maternità.
b) Contributi facoltativi
Il lavoratore associato ha facoltà di effettuare
versamenti aggiuntivi entro il limite massimo di
deducibilità fiscale.
c) Quota associativa
La quota associativa per l’anno 2006
è stata fissata dal Consiglio di
Amministrazione del Fondo in un
importo annuo pari a € 21 suddiviso in 12 mensilità pari
a € 1,75 ed è rimasta inalterata rispetto all’anno
precedente.
4
Tale quota, trattenuta dai versamenti dei contributi ve
rsati diversi dalla quota
di TFR, non è accreditata
sulle posizioni pensionistiche indi
viduali degli iscritti ma è finali
zzata alla copert
ura degli oneri
amministrativi e di funzionamento del Fondo Pensione FILCOOP.
°
° °
A beneficio delle aziende e degli
iscritti, relativamente alle pr
oblematiche della contribuzione
volontaria, si precisa quanto segue anche ai fini di
rendere operativamente più semplice le modalità di
contribuzione:
per coloro il cui contratto di lavoro rientra
nel CCNL per i dipendent
i da cooperative di
trasformazione dei prodotti agricoli e zootec
nici e lavorazione prodotti alimentari,
sottoscritto in data 12 luglio 1995 e successive
modificazioni e integrazioni, per il quale la
contribuzione a carico del datore di lavoro è or
a pari all’1,1%, la contribuzione massima di
tipo volontario che consente all’iscritto di restare nei limiti di deducibilità fiscale previsti
dalla normativa è pari all’1,9%, ovvero una c
ontribuzione massima complessiva pari al
2,9% (in presenza di una contri
buzione del TFR pari al 2%)
per coloro il cui contratto non rientra nel CCN
L di cui al punto precedente il contributo a
carico del datore di lavoro resta pari all’
1% e quindi la contribu
zione massima di tipo
volontario che consente all’iscritto di restar
e nei limiti di deducibilità fiscale previsti nella
normativa è pari al 2%, ovvero una contribuzio
ne massima complessiva pari al 3% (in
presenza di una contribuzi
one del TFR pari al 2%)
la precedente regolamentazione non si appl
ica agli iscritti al F
ondo qualificati come di
prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 per i quali la
contribuzione del TFR è pari
al 100%
nella scheda di adesione al F
ondo l’indicazione da parte dell’i
scritto circa la contribuzione
volontaria deve intendersi riferi
ta alla contribuzione complessiva comprensiva del minimo
obbligatorio. Pertanto, a titolo esemplificativo,
per coloro che possono versare fino ad un
massimo del 2,9%:
scrivere 1% significa vers
are solo il minimo (
quindi nessun contributo volontario)
5
scrivere, ad esempio, 2% sign
ifica versare l’1% come minimo e 1% come contributo
volontario
scrivere 2,9% (massimo in tal
caso), significa versare l’1%
come minimo più 1,9% come
contributo volontario.
Per coloro che possono versare fino ad un massimo del 3%:
scrivere 1% significa vers
are solo il minimo (
quindi nessun contributo volontario
)
scrivere, ad esempio, 2% significa versar
e l’% come minimo e 1% come contributo
volontario
scrivere 3% (massimo in tal caso), significa versare l’1% come
minimo più 2% come
contributo volontario.
Naturalmente per gli iscritti qualificabili come di prima occupazione successiva al 28 aprile
1993 valgono le stesse modalità, ad eccezione dei limiti.
3.
Modalità operative di versamento
Il versamento può essere effettuato solo tramite bonifi
co bancario (vedi facsim
ile allegato) presso la
Banca Depositaria ICCREA S.p.A.,
Via L. Romana 41,
sul c/c intestato al Fondo Pensione FILCOOP,
n°
000800023775
ABI
08000
CAB
03200
CIN
T
e per conoscenza trasmesso al Gestore
Amministrativo secondo le modalità successivamente indicate.
E’ assolutamente necessario riportare nella
causale del bonifico i seguenti dati di
riferimento:
– dati dell’azienda ordinante
– codice fiscale o partita iva dell’azienda
– periodo di competenza
della contribuzione.
6
Si precisa nuovamente che il costo dei
bonifici è a carico dell’azienda e
non deve essere detratto dall’importo del versam
ento dovuto. Essendosi
verificati dei disguidi in tal senso neg
li ultimi tempi si invitano le aziende
a porre una particolare atte
nzione su tale aspetto.
Gli importi vanno riportati al
centesimo di euro.
A ciascun bonifico deve
corrispondere una sola di
stinta di versamento.
E’ assolutamente necessario che, una volta
completata la distinta di contribuzione
ed effettuati i dovuti controlli da parte
del Datore di Lavoro, il bonifico venga
effettuato utilizzando materialmente
il totale della distinta stessa;
deve infatti
esserci perfetta coincidenza tra l’importo complessivo del
versamento indicato nella distinta ed il bonifico.
Sottolineiamo la
rilevante importanza che rivestono la corre
ttezza e la precisione nella trasmissione
di tali informazioni e la loro coincidenz
a con il bonifico effettuato; ciò consentirà
una precisa riconciliazione con gli importi
di competenza di ciascun Iscritto. Il
rispetto di tale adempimento ha consentito in questi anni un disabbinamento
minimo tra versamenti e distinte tras
messe; ciò nonostante, poiché il CDA del
Fondo si è prefisso l’obiettivo di annulla
re tale fenomeno, si
invitano ancora le
Aziende in indirizzo a porre la massi
ma attenzione su tale aspetto.
4.
Distinta di contribuzione
Ciascun versamento trimestrale, comprensivo della
somma dei singoli versamenti di tale periodo, deve
essere effettuato previa compilazione della previs
ta distinta di contribuzione che ne determina
l’ammontare.
7
La distinta, di cui si allega la
modulistica, deve essere compilata in ogni sua parte e trasmessa, a
cura del Datore di Lavoro, alla Fondazi
one E.N.P.A.I.A. – Gestione FILCOOP,
sempre
trimestralmente,
unitamente alla copia del bonifico
per consentire al Gestore Amministrativo di
riconciliare il versamento con i dati della distinta.
L’invio dovrà avvenire il giorno successivo a que
llo in cui è stato effettuato il bonifico.
5.
Omesso o ritardato versamento
Si richiama l’attenzione su quanto
previsto dall’art. 24, comma 10 dello
Statuto, in merito al mancato o
tardivo versamento. In tali casi il Datore di Lavoro sarà tenu
to a versare:
a.
Un importo pari agli interessi di mora calco
lati, così come indica
to dallo Statuto, con
riferimento al periodo di man
cato o tardivo versamento.
b.
Un importo aggiuntivo alla quota inte
resse richiesto dal Fondo a copertura
dell’eventuale incremento
percentuale subito
dalla quota nel periodo di mancato o
tardivo versamento.
Gli interessi di mora sono destinati alla copert
ura degli oneri amminist
rativi del Fondo Pensione
FILCOOP.
I versamenti delle quote aggiuntive per interessi
e/o rivalutazione quote devono essere effettuati con
bonifico a parte redatto sulla base di specifica comunicazione da parte del Fondo.
Si ricorda che è fatta salva la faco
ltà del Consiglio di Amministrazione
di intraprendere tutte le azioni
utili per la tutela degli interessi
del Fondo Pensione FILCOOP inclusa la richiesta di risarcimento alle
imprese associate per eventuali da
nni di natura economica e patrim
oniale derivanti dal mancato o
tardivo versamento.
6.
Iscritti che hanno optato per
il trasferimento dal Vecchio Fondo Pensione F.I.L.COOP.
Si ricorda che Il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha delib
erato l’iscrizione automatica al
nuovo Fondo Pensione Filcoop a decorrere dal 1 luglio
2002 per tutti coloro che hanno optato per il
trasferimento dal Vecchio Fondo Pensione F.I.L.COOP.
8
7.
Reperimento e trasmissione modulistica
Le distinte di contribuzione potranno essere chiest
e alla Fondazione E.N.P.A.I.A. e saranno reperibili