ACCORDO PER L’ISTITUZIONE

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DEL FONDO PENSIONE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DIPENDENTI ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE ED IDRAULICO-AGRARIA E PER I DIPENDENTI DA COOPERATIVE DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI E LAVORAZIONE PRODOTTI ALIMENTARI

F.I.L.COOP.

In data 07 novembre 2000
TRA

FEDERAZIONE COOPERATIVE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI- CCI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COOPERATIVE AGROALIMENTARI LEGACOOP
ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA COOPERATIVE AGRICOLE AGICA AGCI
UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITÀ ENTI MONTANI UNCEM
FEDERAZIONE ITALIANA DELLE COMUNITÀ FORESTALI FEDERFORESTE

E

FEDERAZIONE LAVORATORI AGROINDUSTRIA-CGIL
FEDERAZIONE ALIMENTAZIONE E TABACCO-CISL
FEDERAZIONE ITALIANA SALARIATI BRACCIANTI IMPIEGATI E TECNICI DELL’AGRICOLTURA-CISL
UNIONE ITALIANA LAVORATORI AGROALIMENTARI-UIL

CONSIDERATI

il Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
il Decreto del Ministro del Tesoro 21 novembre 1996, n. 703 recante norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse;
il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 14 gennaio 1997, n. 211 recante norme sui requisiti formali costitutivi, sugli elementi essenziali statutari, sui requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e sulle procedure per l’autorizzazione all’esercizio dei fondi pensione gestori di forme di previdenza complementare;
l’accordo istitutivo di F.I.L.COOP. del CCNL 17.07.1991;
l’accordo istitutivo della forma pensionistica complementare per i lavoratori dipendenti addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria e per i dipendenti da cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentare e lavoratori dipendenti da cooperative e consorzi agricoli del 20.07.1999;
l’accordo del 02.05.2000;

SI CONCORDA:

di istituire una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale, da attuare mediante utilizzo del “Fondo Pensione Lavoratori Cooperative F.I.L.COOP.” e di seguito denominato FONDO per i dipendenti da aziende cooperative e consorzi agricoli con CCNL sottoscritto in data 2 Luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni ; per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria con CCNL sottoscritto in data 16 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni e per i dipendenti da cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari con CCNL sottoscritto in data 12 luglio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
di attivare la procedura di cui all’art. 1 del D.M. Lavoro N° 211 del 14.01.1997 relativa alla trasformazione del Fondo comportante una variazione delle categorie dei soggetti beneficiari;
di disciplinare così la forma pensionistica:

ARTICOLO 1 COSTITUZIONE

Il Fondo già costituito in forma di associazione non riconosciuta ai sensi dell’art.36 e seguenti del C.C., assume la natura giuridica di associazione con personalità giuridica ai sensi dell’articolo 12 e seguenti del Codice Civile nonché ai sensi del Decreto Legislativo 21 Aprile 1993 n.124 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 2 DESTINATARI

La forma pensionistica complementare di cui al presente accordo, nei limiti ed alle condizioni di cui al successivo comma, è rivolta ai lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato da uno dei seguenti contratti:
CCNL per i dipendenti da aziende cooperative e consorzi agricoli sottoscritto in data 2 Luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria sottoscritto in data 16 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
CCNL per i dipendenti da cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari sottoscritto in data 12 luglio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare destinatari della forma pensionistica complementare nonché beneficiari delle relative prestazioni sono i lavoratori ai quali si applica uno dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui al comma precedente che siano stati assunti ed abbiano superato – ove previsto – il relativo periodo di prova in una delle seguenti tipologie di contratto individuale:
contratto a tempo indeterminato
contratto part time a tempo indeterminato
contratto di formazione e lavoro
contratto di apprendistato.

Sono altresì destinatari della forma pensionistica complementare i lavoratori a tempo determinato:
ad occupazione piena pari o superiore a 41[1] mesi presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) per i lavoratori cui si applica il CCNL dipendenti da aziende cooperative e consorzi agricoli sottoscritto in data 2 Luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
di durata pari o superiore a 51 giornate presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) per i lavoratori cui si applica il CCNL addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria sottoscritto in data 16 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
di durata pari o superiore a 6 mesi presso la stessa azienda nell’arco dell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) per i lavoratori cui si applica il CCNL dipendenti da aziende cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari sottoscritto in data 12 luglio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

Destinatari della forma pensionistica sono altresì i lavoratori assunti in una delle tipologie di contratto individuale di cui ai precedenti commi 2) e 3) dei settori affini i cui CCNL sono sottoscritti da almeno due delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie del presente accordo. Al fine di garantire una univoca interpretazione della presente norma si conviene di considerare “affine” il settore dei lavoratori dipendenti da cooperative della pesca marittima, acquacoltura e maricoltura.

ARTICOLO 3 ASSOCIATI

Sono associati al Fondo:

i lavoratori dipendenti destinatari della forma pensionistica complementare così come individuati al precedente articolo 2 i quali abbiano manifestato la volontà di adesione al Fondo con le modalità stabilite nello Statuto;
le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;
i lavoratori pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari erogate dal Fondo.
La facoltà dei lavoratori dei settori così detti affini di divenire associati a F.I.L.COOP., ferma restando l’adesione volontaria del lavoratore, deve essere preventivamente disciplinata con apposito accordo tra le Organizzazioni Sindacali stipulanti i CCNL dei settori in oggetto e le rispettive Associazioni o Federazioni delle imprese di settore. Con il medesimo accordo sono stabiliti i relativi tempi di adesione. L’adesione ad F.I.L.COOP. deve essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione e comporta la piena accettazione dello Statuto.
Possono divenire associati a F.I.L.COOP. i lavoratori dipendenti da aziende che applicano uno dei contratti di cui al precedente articolo 2, comma 1, già iscritti a fondi o casse preesistenti alla data di costituzione di F.I.L.COOP. a condizione che i competenti organi del fondo o della cassa di cui si tratta deliberino la confluenza in F.I.L.COOP. e che tale confluenza sia autorizzata dal Consiglio di Amministrazione di F.I.L.COOP.
In mancanza della delibera di confluenza di cui sopra, i lavoratori dipendenti da aziende che applicano uno dei contratti di cui al precedente articolo 2, comma 1, già iscritti a fondi o casse preesistenti alla data di costituzione di F.I.L.COOP. diventano associati al medesimo se si avvalgono della facoltà di trasferimento della posizione pensionistica individuale prevista dalla normativa vigente.
Possono mantenere la qualità di associati ad F.I.L.COOP., previo accordo sindacale, i lavoratori che in seguito a trasferimento di azienda o di ramo di azienda, operato ai sensi dell’articolo 2112 del C.C. abbiano perso i requisiti di cui al punto 1 del primo comma del presente articolo, a condizione che nell’azienda accipiente non operi altro fondo pensione.

ARTICOLO 4 ORGANI DEL FONDO

Sono organi del Fondo :

l’Assemblea dei Delegati;
il Consiglio di Amministrazione;
Il Presidente e il Vice presidente;
il Collegio dei Revisori .

ARTICOLO 5 DELEGATI

L’Assemblea dei Delegati è costituita da 90 delegati dei quali 45 in rappresentanza delle imprese associate a F.I.L.COOP. e 45 in rappresentanza dei lavoratori associati a F.I.L.COOP.. I Delegati sono eletti secondo le modalità stabilite nei Regolamenti Elettorali definiti dai soggetti sottoscrittori del presente accordo.
Le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea sono indette al raggiungimento del numero di 5.000 adesioni a F.I.L.COOP. o comunque non oltre la durata del mandato previsto dallo statuto.

ARTICOLO 6 IL CONSIGLO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 12 membri dei quali, in attuazione del principio di pariteticità, 6 in rappresentanza delle imprese associate e 6 eletti in rappresentanza dei lavoratori associati a F.I.L.COOP.
I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente.
Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente e il Vice Presidente rispettivamente ed alternativamente tra i membri del Consiglio rappresentanti le imprese associate ed i membri del Consiglio rappresentanti i lavoratori associati ad F.I.L.COOP.

ARTICOLO 7 COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall’Assemblea per metà in rappresentanza dei lavoratori associati al Fondo e per l’altra metà in rappresentanza delle imprese associate .
L’Assemblea elegge il Presidente del Collegio dei Revisori tra i revisori appartenenti alla rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 8 IMPIEGO DELLE RISORSE

Il patrimonio del Fondo è integralmente affidato in gestione, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti abilitati a svolgere l’attività di gestione ai sensi dall’articolo 6 del Decreto Legislativo 28 aprile 1993 n.124 e successive modificazioni e integrazioni.
Le convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo dell’attività, le modalità con le quali esse possono essere modificate, nonché i termini e le modalità con i quali è esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione medesima.
Gli investimenti devono essere opportunamente bilanciati in modo da soddisfare le esigenze di sicurezza degli investimenti connesse all’utilizzo del TFR.
F.I.L.COOP. può attuare una gestione articolata su più linee di investimento.
Nella fase di avvio F.I.L.COOP. attua una gestione caratterizzata da una unica linea di investimento. Il passaggio alla gestione articolata su più linee di investimento è deliberato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall’Assemblea mediante modifica statutaria.

ARTICOLO 9 CONFLITTI D’INTERESSE

Ai sensi dell’articolo 6, comma 4 quinquies, lettera c) del Decreto Legislativo 28 aprile 1993 n.124 e successive modificazioni e integrazioni, lo Statuto del Fondo definisce le norme da osservare in materia di conflitti di interesse avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti dal Decreto del Ministro del Tesoro del 21 novembre 1996 n.703.

ARTICOLO 10 CONTRIBUZIONE

La contribuzione a F.I.L.COOP. è dovuta nella misura e con le modalità previste dai rispettivi CCNL
La contribuzione ad F.I.L.COOP. è dovuta per intero, sempre a condizione di pariteticità, anche in caso di mancata prestazione lavorativa dovuta a malattia, nell’ambito del periodo di comporto, infortunio ed assenza obbligatoria per maternità.
In caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di retribuzione intera o ridotta, la contribuzione a carico sia delle imprese che dei lavoratori associati è commisurata al trattamento retributivo effettivamente dovuto dalle imprese ai sensi delle disposizioni di legge o degli accordi collettivi di lavoro vigenti.
In caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione integrale della retribuzione, o in caso di aspettativa non retribuita, la contribuzione a carico delle imprese è sospesa, ferma restando la facoltà del lavoratore associato a F.I.L.COOP. di proseguire volontariamente il versamento della contribuzione a suo carico.
La contribuzione a F.I.L.COOP. decorre dalla data di iscrizione al F.I.L.COOP.
Eventuali contributi più elevati rispetto a quelli stabiliti nel presente accordo, possono essere definiti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui al precedente articolo 2, commi 1 e 4, nonché in sede di contrattazione di secondo livello nei limiti di deducibilità fiscale.
E’ fatta salva la facoltà del lavoratore iscritto a F.I.L.COOP. di effettuare versamenti volontari aggiuntivi entro il limite massimo di deducibilità fiscale previsto dalla normativa vigente.
In caso di ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, le imprese associate sono tenute:

al versamento dei contributi evasi;
al versamento di una somma equivalente all’eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo registrato nel periodo di ritardato pagamento dei contributi dovuti;
al versamento degli interessi di mora calcolati in base al tasso legale maggiorato di cinque punti percentuali su base annua;
a risarcire FILCOOP di eventuali danni di natura economica e patrimoniale causati dal ritardato versamento.
Qualora il ritardo si protragga oltre i sei mesi, la maggiorazione di cui al punto c) del precedente comma è elevata a dieci punti percentuali su base annua, fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di intraprendere tutte le azioni ritenute utili per la tutela degli interessi di FILCOOP.

ARTICOLO 11 ADESIONE E PERMANENZA NEL FONDO

I lavoratori aderiscono ad F.I.L.COOP. per libera scelta individuale con le modalità previste dallo Statuto.
L’adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla legge ed approvata dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione.
A seguito dell’adesione, il lavoratore e l’impresa dalla quale dipende assumono l’obbligo di versare i contributi nella misura determinata dalla contrattazione collettiva vigente.

ARTICOLO 12 CESSAZIONE DALL’OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE

L’obbligo di contribuzione ad F.I.L.COOP. a carico dell’impresa cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero in caso di promozione del lavoratore alla qualifica di dirigente.
L’obbligo di contribuzione al Fondo a carico del lavoratore dipendente cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro ovvero in caso di promozione a dirigente.
La richiesta del lavoratore di avvalersi, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, della facoltà di trasferire la propria posizione pensionistica presso altro fondo pensione ovvero presso una forma pensionistica individuale determina la cessazione dell’obbligo di contribuzione al Fondo sia in capo all’azienda che in capo al lavoratore a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione dell’istanza. In tal caso si determina la cessazione dell’obbligo di versare i contributi in capo all’azienda a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà. Le modalità di esercizio della suddetta facoltà sono disciplinate nello Statuto.

ARTICOLO 13 PRESTAZIONI

ILF.I.L.COOP. eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità.
Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di associazione al Fondo.
Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un’età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di associazione al Fondo.
Le norme, di cui ai precedenti commi 2 e 3 trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione venga acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, ovvero da una forma pensionistica individuale, computando ai fini della integrazione dei requisiti minimi di permanenza, anche l’anzianità maturata presso il fondo di provenienza.
Il Fondo provvede all’erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione abilitate dalla legge.
Il lavoratore associato che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma di capitale della prestazione pensionistica cui ha diritto entro la misura massima prevista dalla normativa vigente. Qualora l’importo annuo che si ottiene convertendo in pensione complementare a favore dell’associato quanto maturato sulla posizione individuale risulti inferiore rispetto all’importo dell’assegno sociale di cui all’art.3 commi 6 e 7 della legge 335/95, l’associato può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione.
Il lavoratore associato che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro implicante il venire meno dei requisiti di partecipazione al Fondo non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale.
Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell’intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati. Il trasferimento ed il riscatto della posizione individuale comportano rispettivamente il trasferimento o la liquidazione della posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo alla data in cui il Fondo ha verificato con certezza la sussistenza delle condizioni che fanno sorgere il diritto al trasferimento od al riscatto. La liquidazione dell’importo così determinato avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto.
Agli associati che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di “vecchi iscritti” agli effetti di legge, non si applicano le norme di cui ai commi 2), 3) e 6) del presente articolo. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell’intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica.
In caso di morte del lavoratore associato al Fondo prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico del lavoratore associato deceduto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti valgono le diverse disposizioni del lavoratore associato. In mancanza anche di diverse disposizioni del lavoratore associato la posizione resta acquisita al Fondo.
L’iscritto al Fondo da almeno otto anni può conseguire un’anticipazione delle prestazioni anche a valere sull’intera posizione individuale accumulata per eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.449, con facoltà di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo modalità stabilite dal fondo stesso.Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 124 del 1993. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall’iscritto per i quali l’interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.
Il Fondo non può assumere o concedere prestiti.

ARTICOLO 14 TRASFERIMENTI

Il lavoratore associato nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione a F.I.L.COOP. prima del pensionamento, conserva la titolarità giuridica della propria posizione e deve comunicare al Fondo la scelta tra una delle seguenti opzioni:

trasferimento della intera posizione pensionistica presso un altro fondo pensione cui l’Associato medesimo acceda in relazione ad un cambiamento di azienda o di categoria giuridica;
trasferimento della intera posizione pensionistica presso un fondo pensione aperto, ovvero presso una forma pensionistica individuale;
riscatto della intera posizione pensionistica;
conservazione della posizione pensionistica anche in assenza di contribuzione.
Il lavoratore associato, anche in costanza dei requisiti di partecipazione a F.I.L.COOP., ha facoltà di chiedere il trasferimento dell’intera posizione individuale presso altro Fondo Pensione, ovvero presso una forma pensionistica individuale alle seguenti condizioni:

non prima che abbia maturato almeno cinque anni di iscrizione nei primi cinque anni di vita di F.I.L.COOP.;
non prima che abbia maturato almeno tre anni di iscrizione a partire dal sesto anno di vita di F.I.L.COOP.
Le modalità ed i termini relativi all’esercizio di detta facoltà sono determinati nello Statuto. Gli adempimenti relativi a carico di F.I.L.COOP. sono espletati entro il termine massimo di 6 mesi decorrenti dal giorno della comunicazione.

ARTICOLO 15 SPESE DI PROMOZIONE DEL FONDO

A copertura delle spese di novazione e di promozione del Fondo i datori di lavoro sono tenuti al pagamento a titolo di contributo una tantum della somma di lire 5.000:

per ciascun dipendente in forza alla data del 2 Luglio 1998 al quale si applica il CCNL per i dipendenti da aziende cooperative e consorzi agricoli sottoscritto in data 2 Luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
per ciascun dipendente assunto nel corso del 1998 al quale si applica il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria sottoscritto in data 16 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
per ciascun dipendente a tempo indeterminato in forza alla data dell’atto di costituzione di F.I.L.COOP. al quale si applica il CCNL per i dipendenti da cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari sottoscritto in data 12 luglio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
Tali somme devono essere versate entro 60 giorni dalla data di delibera delle modifiche statutarie conseguenti alla novazione di F.I.L.COOP. mediante bonifico su conto corrente bancario indicato dal Fondo.

ARTICOLO 16 SPESE PER LA GESTIONE DEL FONDO

Alle spese per la gestione del Fondo si fa fronte attraverso la quota associativa dedotta dalla contribuzione di cui al precedente articolo 10, il cui importo è determinato annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base del preventivo di spesa.

[1] Per quattro mesi di occupazione piena si intendono 88 giornate in caso di orario aziendale distribuito su 5 giorni settimanali, 104 giornate su 6 giorni settimanali.