Si informa che il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione FILCOOP ha affidato alla Fondazione E.N.P.A.I.A.
il ruolo di Gestore Amministrativo e Contabile del Fondo e alla ICCREA BANCA S.p.A. il servizio di Banca Depositaria.
Le aziende, nell’assolvimento degli adempimenti di loro competenza, sono invitate ad attenersi alle modalità di seguito indicate,
sia per la raccolta delle adesioni che per le modalità di versamento dei contributi.
1. Adesioni
Tenuto conto della rilevanza dell’atto di adesione, da redigere secondo lo specifico modulo, è estremamente necessario che:
la data di sottoscrizione della scheda di adesione al Fondo da parte dell’Iscritto non sia distante dalla data di ricevimento della
domanda di adesione da parte del Datore di Lavoro. A tal fine sarebbe quanto mai opportuno che tali date fossero coincidenti.
La scheda di adesione, debitamente compilata, sia immediatamente trasmessa dal Datore di Lavoro via fax al Gestore Amministrativo:
Fondazione E.N.P.A.I.A. Viale Beethoven 48 – 00144 Roma, ed anche spedita per raccomandata A/R entro il giorno immediatamente
successivo alla data di ricevimento della domanda di adesione.
Qualora, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della domanda di adesione da parte del Datore di Lavoro,
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo non abbia sollevato obiezioni, la domanda di adesione si intenderà automaticamente
accettata ed il Datore di Lavoro potrà procedere nello stesso mese alla trattenuta della quota contributiva (ivi inclusa quella facoltativa
eventualmente scelta dall’iscritto) e della quota associativa.
2. Decorrenza e periodicità dei versamenti
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha deliberato l’iscrizione il primo giorno del mese successivo a quello della data di ricevimento,
da parte del Datore di Lavoro, della scheda di adesione, con obbligo di contribuzione decorrente dallo stesso mese in cui è avvenuta
l’iscrizione. Il versamento dei contributi deve essere effettuato con cadenza mensile il giorno 20 del mese successivo al quale si riferisce
la contribuzione.
Pertanto, ad esempio, coloro che sottoscrivono la scheda di adesione nel mese di agosto 2005 con data di ricevimento, da parte del
Datore di Lavoro, nello stesso mese, saranno iscritti il 1 settembre 2005, subordinatamente all’accettazione da parte del Consiglio di
Amministrazione del Fondo. Per tali soggetti l’obbligo di contribuzione al Fondo decorrerà, quindi, dal mese di settembre 2005 con
relativa trattenuta della quota contributiva (ivi inclusa quella facoltativa eventualmente scelta dall’iscritto) e della quota associativa alla
fine dello stesso mese e il versamento entro il 20 del mese di ottobre 2005, e così via per le adesioni pervenute nei mesi successivi.
3. Contribuzione
a Aliquote contributive:
1% a carico del datore di lavoro
1% a carico del lavoratore
Per il solo CCNL per i dipendenti da cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari ,
sottoscritto in data 12 luglio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro
è pari all’ 1,1 %.
Tali aliquote si applicano sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR corrisposta al lavoratore per tutti i mesi dell’anno comprese
la 13a e la 14a mensilità.
I contributi sono dovuti anche in caso di malattia, infortunio ed assenza obbligatoria per maternità.
b TFR
Le aliquote da applicare sono:
2% nel caso di lavoratori già occupati alla data del 28.04.1993
100% nel caso di lavoratori con prima occupazione successiva al 28.04.1993.
Per gli impiegati a cui si applica il CCNL per i dipendenti da aziende cooperative e consorzi agricoli e il CCNL per gli addetti ai lavori
di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, l’obbligo del versamento si intende assolto con il versamento presso l’E.N.P.A.I.A.
c Contributi facoltativi
Il lavoratore associato ha facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi entro il limite massimo di deducibilità fiscale.
d Quota associativa
La quota associativa per l’anno 2005 è stata fissata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo in un importo annuo pari a € 21
suddiviso in 12 mensilità pari a € 1,75.
Tale quota non è accreditata sulle posizioni pensionistiche individuali degli iscritti ma è finalizzata alla copertura degli oneri
amministrativi e di funzionamento del Fondo Pensione FILCOOP.
4. Modalità operative di versamento
Il versamento può essere effettuato solo tramite bonifico bancario presso la Banca Depositaria ICCREA S.p.A.,
Via Torino 148, sul c/c intestato al Fondo Pensione FILCOOP, n° 000800023775 ABI 08000 CAB 03200 CIN T
e per conoscenza trasmesso al Gestore Amministrativo secondo le modalità successivamente indicate.
E’ assolutamente necessario riportare nella causale del bonifico i seguenti dati di riferimento:
dati dell’azienda ordinante
codice fiscale dell’azienda
periodo di competenza della contribuzione.
Si precisa che il costo dei bonifici è a carico dell’azienda e non deve essere detratto dall’importo del versamento dovuto.
Gli importi vanno riportati al centesimo di euro.
A ciascun bonifico deve corrispondere una sola distinta di versamento.
E’ assolutamente necessario che, una volta completata la distinta di contribuzione ed effettuati i dovuti controlli da parte del
Datore di Lavoro, il bonifico venga effettuato utilizzando materialmente il totale della distinta stessa; deve infatti esserci perfetta
coincidenza tra l’importo complessivo del versamento indicato nella distinta ed il bonifico. Sottolineiamo la rilevante importanza
che rivestono la correttezza e la precisione nella trasmissione di tali informazioni e la loro coincidenza con il bonifico effettuato;
ciò consentirà una precisa riconciliazione con gli importi di competenza di ciascun Iscritto.
5. Distinta di contribuzione
Ciascun versamento deve essere effettuato previa compilazione della prevista distinta di contribuzione che ne determina l’ammontare.
La distinta, di cui si allega la modulistica, deve essere compilata in ogni sua parte e trasmessa, a cura del Datore di Lavoro,
alla Fondazione E.N.P.A.I.A. – Gestione FILCOOP, unitamente alla copia del bonifico per consentire al Gestore Amministrativo
di riconciliare il versamento con i dati della distinta.
L’invio dovrà avvenire il giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il bonifico.
6. Omesso o ritardato versamento
Si richiama l’attenzione su quanto previsto dall’art. 24, comma 10 dello Statuto, in merito al mancato o tardivo versamento.
In tali casi il Datore di Lavoro sarà tenuto a versare:
a. Un importo pari agli interessi di mora calcolati, così come indicato dallo Statuto, con riferimento al periodo di mancato
o tardivo versamento.
b. Un importo aggiuntivo alla quota interesse richiesto dal Fondo a copertura dell’eventuale incremento percentuale subito
dalla quota nel periodo di mancato o tardivo versamento.
Gli interessi di mora sono destinati alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo Pensione FILCOOP.
I versamenti delle quote aggiuntive per interessi e/o rivalutazione quote devono essere effettuati con bonifico a parte redatto
sulla base di specifica comunicazione da parte del Fondo.
Si ricorda che è fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di intraprendere tutte le azioni utili per la tutela degli
interessi del Fondo Pensione FILCOOP inclusa la richiesta di risarcimento alle imprese associate per eventuali danni di natura
economica e patrimoniale derivanti dal mancato o tardivo versamento.
7. Reperimento e trasmissione modulistica
Le distinte di contribuzione potranno essere chieste alla Fondazione E.N.P.A.I.A. saranno reperibili anche sul sito Internet
www.filcoopensionistico.it.
Con una successiva circolare saranno comunicate eventuali ulteriori modalità di trasmissione.